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Informazioni Utili

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Gentile Cliente, in questa sezione abbiamo voluto renderti facilmente consultabile tutto ciò che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) ha stabilito per tutelare i consumatori finali. Potrai chiedere eventuali approfondimenti al nostro Servizio Clienti.

Elenco comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti allegati 1, 2 e 2 bis:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/18/16G00205/sg

 

Beneficiari automatici delle agevolazioni e beneficiari non automatici:

https://www.arera.it/it/docs/17/252-17.htm

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha provveduto ad emanare dei provvedimenti volti ad attuare la sospensione dei pagamenti e a definire le agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24 agosto 2016 e seguenti.

 

La Delibera 810/2016/R/com ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di 6 mesi dalla data del sisma e per ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR/2000, con trasmissione agli enti competenti.

 

Le agevolazioni tariffarie previste dalla della Del. 252/2017/R/com prevedono, per un periodo di 36 mesi (a partire dalla data del sisma), l’azzeramento dei corrispettivi per nuovi allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza) e l’azzeramento delle componenti di trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema.

 

Per i beneficiari non automatici l’istanza e la relativa documentazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere inviate a servizioclienti@s4energia.it

 

Il cliente, qualora intenda richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è tenuto ad inviare comunicazione all’indirizzo: servizioclienti@s4energia.it

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione Delibera n. 223/2016/R/GAS del 12 maggio 2016, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

 

a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);

 

b) i consumatori di gas metano per autotrazione.

 

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

 

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

Bonus elettrico

 

Il bonus è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

 

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 Euro; ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 Euro.

 

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

 

Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF), presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

 

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.autorita.energia.it

 

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.

 

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

 

Bonus gas

 

Il bonus è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

 

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 Euro; ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 Euro.

 

Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF), presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

 

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.autorita.energia.it

La legge di Stabilità 2016 ha previsto che a partire dal mese di luglio 2016, il canone RAI sia addebitato nella bolletta di energia elettrica.

 

Perciò, se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica e possiedi una tv, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta elettrica.

 

L’importo del canone annuo è stato ridotto a 90€ e suddiviso in 10 rate mensili da gennaio fino a ottobre di ogni anno.

 

Per informazioni aggiuntive puoi consultare i siti dedicati di RAI www.canonerai.it e Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o contattare il Numero verde RAI 800.93.83.62 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21).

 

Qualsiasi richiesta o segnalazione in merito al pagamento del canone va rivolta all’Agenzia delle Entrate.

 

PRIVACY

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

 

CASI DI ESONERO

Chi rientra in una di queste tipologie deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo di Autocertificazione e restituirlo compilato secondo i tempi e le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate per il suo caso.

  • Cittadini con più di 75 anni e reddito annuo non superiore a 6.713€;
  • Cittadini e/o famiglie che NON posseggono un televisore;
  • Titolari di un contratto di fornitura elettrica all’interno di un nucleo familiare in cui già un componente paghi il canone su un’altra utenza (ad es. se due coniugi posseggono due abitazioni, entrambe prime case, il canone Rai potrà essere addebitato solo sulla bolletta relativa a una delle due).

A partire dal 1 gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, dovranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.

 

Il tentativo di conciliazione è pertanto una tappa obbligatoria per il cliente per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale.

 

La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall’invio del reclamo, qualora la risposta dell’operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo.

 

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell’elenco ADR.

 

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line.

 

Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen.

 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.

La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale.

Il regolamento pubblicato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pubblicato sul sito internet al seguente link: https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14.pdf
pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto.

Come previsto dalla sopraccitata delibera, le forniamo gli Allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore.  Tali allegati le consentiranno di poter conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da lei richiesto.

 

ALLEGATO F

https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allFnew.pdf

ALLEGATO G

https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allGnew.pdf

ALLEGATO H

https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allh.pdf

ALLEGATO I

https://www.arera.it/allegati/docs/14/040-14allInew.pdf

 

Linee Guida CIG N. 11

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale della bolletta S4 ENERGIA darà inizio alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.

 

Si procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, intimando il pagamento delle fatture non pagate.

 

Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, verrà richiesta alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

 

TEMPISTICHE DI SOSPENSIONE

 

Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.

 

Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.

 

A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente e le spese sostenute da S4 ENERGIA SRL relative all’attività propria del Distributore per l’interruzione e il ripristino della fornitura.

 

INDENNIZZI AUTOMATICI

 

In caso di mancato rispetto da parte di S4 ENERGIA delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) verranno corrisposti al cliente gli indennizzi automatici previsti alla prima fattura utile. Il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora; Euro 20 nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:

 

  • mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
  • mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, se il Fornitore non è in condizione di documentare la data di invio;
  • mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
 

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